Nel capitolo dedicato ai giovani, il libro cita l'apprendistato duale tra le esperienze più promettenti per collegare il mondo dell'educazione e quello del lavoro. Questa riflessione parte da lì e si concentra sull'apprendistato professionalizzante.
La natura del contratto
Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce che l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto, anche a tempo determinato. Il contratto ha una durata minima non inferiore a sei mesi, salve le deroghe previste dalla legge.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, con preavviso che decorre dal medesimo termine. Durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L'apprendistato professionalizzante
Può essere stipulato, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. Per chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005, può essere stipulato a partire dai 17 anni.
La durata e le modalità di erogazione della formazione sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali. Il periodo di apprendistato non può essere superiore a tre anni, ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva.
La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. È integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni e dalle Province autonome. Tra i principi che i contratti collettivi devono rispettare c'è la presenza di un tutore o referente aziendale.
Dal 2025, per effetto dell'articolo 18 della legge 203/2024 (Collegato Lavoro), il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato, oltre che in apprendistato professionalizzante, anche in apprendistato di alta formazione e ricerca.
Il ruolo degli enti bilaterali
Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Gli enti bilaterali, nella loro forma più diffusa, assumono una composizione paritetica.
Il caso EBILP
In EBILP opera una Commissione Paritetica Nazionale per l'apprendistato, che rilascia gratuitamente alle aziende aderenti il parere di conformità sui piani formativi individuali. Entro trenta giorni dall'assunzione dell'apprendista l'azienda invia all'Ente il piano formativo individuale. La Commissione valuta la congruità del piano e invia il parere di conformità insieme al modello di agenda formativa annuale.
I dati INPS
Secondo l'Osservatorio sul mercato del lavoro dell'INPS, nel 2025 le assunzioni in apprendistato attivate dai datori di lavoro privati sono state circa 291.000, con una variazione del -6,7% rispetto al 2024. Le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo sono state circa 115.000, con una variazione del +4% rispetto al 2024. Nel primo trimestre 2026 le conferme sono state circa 30.000, contro circa 31.000 nello stesso periodo del 2025. I dati 2025 sono provvisori.
Domanda per il lettore: che cosa serve, nella vostra esperienza, perché un apprendista diventi un collega stabile?