Certificazione dei contratti
Certificazione dei contratti di lavoro: riduci il rischio di contenzioso nella tua azienda! La Commissione Paritetica Nazionale di Certificazione, costituita in seno all’Ente Bilaterale, supporta le aziende nella procedura di certificazione dei contratti di lavoro, finalizzata ad attestare che il contratto abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge.
Quali sono i contratti di lavoro certificabili?
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- lavoro a tempo parziale
- collaborazione coordinata e continuativa
- associazione in partecipazione
La certificazione può essere utilizzata anche per:
- avallare le rinunce e transazioni di cui all’art.2113 c.c.;
- il deposito dei regolamenti interni delle cooperative di lavoro, con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci;
- in sede di stipulazione di un contratto di appalto (ex art.1655 c.c.), per distinguerlo dalla somministrazione disciplinata dagli artt.20ss. del D.Lgs.276/2003.
Quali sono i vantaggi della certificazione?
- Il contratto certificato produce effetti anche presso terzi (Organi Ispettivi, Enti Previdenziali, Agenzia delle Entrate):
- il lavoratore, con contratto certificato, non potrà rivendicare una diversa qualificazione del rapporto di lavoro;
- L’organo di vigilanza, durante l’ispezione non potrà intervenire sulla diversa qualificazione giuridica del contratto.
Come richiedere il servizio?
- l’azienda aderente all’Ente Bilaterale, invia istanza di certificazione, redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti, alla Commissione di Certificazione;
- comunicazione dell’avvio della procedura di certificazione all’ITL territorialmente competente, che ha il compito di darne notizia a sua volta alle autorità pubbliche (INPS, INAIL) nei confronti delle quali la certificazione produrrà effetti;
- audizione delle parti che possono farsi assistere da rappresentanti sindacali o professionisti abilitati (l’assistenza è obbligatoria se una delle parti è presente in persona di un proprio rappresentante);
- il procedimento di certificazione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della istanza mediante l’adozione dell’atto di certificazione.
- l’atto di certificazione ha natura amministrativa viene motivato e sottoscritto dai membri della Commissione;
- i contratti di lavoro certificati e la relativa documentazione vengono conservati, presso la sede di certificazione, per un periodo di almeno 5 anni a far data dalla loro scadenza.