COMMISSIONE NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE - CONCILIAZIONE - ARBITRATO

La Commissione Nazionale di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato, costituita presso l’EBILPĀ  ha competenza su tutto il territorio italiano.Ā La composizione della commissione ha fatto proprio il criterio della pariteticitĆ , elemento imprescindibile nella fattispecie bilaterale.Ā La competenza tecnica dei commissari ĆØ assicurata dalle credenziali richieste per svolgere il compito e opportunamente inserite nel regolamento della commissione.

La Commissione, quale organismo terzo e imparziale, opera anche a livello Territoriale attraverso gli ā€œSportelli Bilaterali dei Serviziā€, diramazione territoriale dell’Ente Bilaterale Nazionale E.BI.L.P. L’Ente Bilaterale Nazionale E.BI.L.P. può istituire all’interno delle articolazioni suddette, commissioni locali, al seguito sottocommissioni, quali organi di supporto della Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione e Arbitrato.

Certificazione dei contratti

La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto, ma anche durante lo svolgimento dello stesso.
La Commissione di certificazione ha il potere di svolgere:

  1. AttivitĆ  di consulenza e assistenzaĀ alle parti contrattuali sia al momento della stipulazione del contratto di lavoro sia, successivamente, per eventuali modifiche concordate in sede di attuazione del rapporto;
  2. AttivitĆ  di certificazioneĀ di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.

GliĀ effetti del provvedimento di certificazioneĀ permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale.

Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per viziĀ del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformitĆ  tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

Il ricorso al giudice ordinario deve obbligatoriamente essere preceduto da un tentativo di conciliazione da svolgersi avanti alla commissione che ha certificato l’atto.

La procedura da seguire per attivare la certificazione ha carattere volontario ed ĆØ molto semplice: le parti di un contratto di lavoro o di un contratto in cui sia dedotta, anche indirettamente, una prestazione di lavoro (e quindi appalto, somministrazione, subfornitura, trasporto, nolo a caldo, ecc.) devono presentare apposita istanza, sottoscritta da entrambe, allegando i rispettivi documenti richiesti nelle apposite istanze. L’istanza ed i suoi allegati devono essere inoltratiĀ al seguente indirizzo pec:Ā ebilp@pec.it

La commissione provvederĆ  ad avviare l’istanza, inoltrando la comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente, e convocherĆ  le parti in audizione.

La Commissione nell’arco di 30 gg emetterĆ  il provvedimento finale.

Conciliazione e Arbitrato

La Commissione Nazionale ĆØ competente per l’esperimento delĀ tentativo di conciliazione obbligatorioĀ relativo ai contratti dalla stessa certificati.

LeĀ Sottocommissioni Territoriali, hanno il compito di supportare le parti nell’esperimento delĀ tentativo facoltativo di conciliazioneĀ in materia di controversie individuali di lavoro ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dai decreti legislativi n. 80/98 e n. 387/98 e nell’ambito di controversie di carattere collettivo, originate da stati di crisi aziendale.

Le Sottocommissioni Territoriali sono composte da un rappresentante delle Organizzazioni Datoriali e da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale, costituenti l’Ente Bilaterale Ebilp.

Le istanze, possono essere inoltrate dal datore di lavoro, dal lavoratore o congiuntamente, alla Sottocommissione territoriale competente, all’indirizzo e-mail dello Sportello Bilaterale dei Servizi Ebilp presso il quale ĆØ istituita la Sottocommissione o all’indirizzo pec: ebilp@pec.it.

Inoltre, ĆØ istituito presso la Commissione Nazionale e presso le Sottocommissioni Territoriali, IlĀ Collegio Arbitrale, che dovrĆ  pronunciarsi sulle istanze pervenute ai sensi dell’art. 412 ter del c.p.c.

Il Collegio Arbitrale ĆØ composto da un Presidente ā€œSuper Partesā€ e da un rappresentante delle Organizzazioni Datoriali e da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale, costituenti l’Ente Bilaterale Ebilp.

Le Istanze, possono essere inoltrate dal datore di lavoro, dal lavoratore o congiuntamente, alla Sottocommissione territoriale competente, all’indirizzo e-mail dello Sportello Bilaterale dei Servizi Ebilp presso il quale ĆØ istituita la Sottocommissione o all’indirizzo pec: ebilp@pec.it.

COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA DI ASSEVERAZIONE

La Commissione Nazionale Paritetica di Asseverazione, costituita presso l'Organismo Paritetico Nazionale dell’EBILPĀ  ha competenza su tutto il territorio italiano.Ā La composizione della commissione ha fatto proprio il criterio della pariteticitĆ , elemento imprescindibile nella fattispecie bilaterale.

La Commissione ha nominato un Coordinatore tecnico con comprovata esperienza per le funzioni ad essa assegnate. La Commissione si avvale di Ispettori per l’asseverazione dei sistemi di gestione SLLĀ di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto di verifica.

La Commissione può nominare Referenti cooperatori alle attività organizzative e gestionali, anche su base territoriale.

Asseverazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro

La Commissione Paritetica Nazionale di Asseverazione, costituita in seno all’Ente Bilaterale e Organismo Paritetico Ebilp, previo riscontro del possesso dei requisiti, rilascia alle aziende il Certificato di Asseverazione del Modello organizzativo e gestionale che definisce e attua una politica aziendale per la salute esicurezza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, idonea a prevenire i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Quali sono i modelli asseverabili?
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilitĆ  amministrativa delle persone giuridiche, delle societĆ  e delle associazioni anche prive di personalitĆ  giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. alle attivitĆ  di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. alle attivitĆ  di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. alle attivitĆ  di sorveglianza sanitaria;
5. alle attivitĆ  di informazione e formazione dei lavoratori;
6. alle attivitĆ  di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
8. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

L'azienda aderente all'Ente Bilaterale che richiede l'asseverazione vengono trasmessi un modulo di richiesta ed una scheda rilevazione dati preliminari per effettuare una valutazione del modello di organizzazione aziendale.

Alla ricezione del modulo e della scheda preliminare viene visionato il Manuale di Gestione in possesso dell'azienda e le relative procedure adottate.

La Commissione comunica all'azienda il piano di Audit e la data di svolgimento dello stesso al fine di procedere all'asseverazione del Modello di gestione.

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