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Istruzioni INPS per la ripresa dei versamenti assistenziali, previdenziali e dei premi per l'assicurazione contro infortuni e malattie professionali.

Ripartono i versamenti sospesi a causa del Coronavirus a carico dei datori di lavoro: tra fine luglio e metà settembre ci sono in calendario due diverse scadenze che riguardano i contributi previdenziali (compresa quota a carico dei lavoratori)  e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Tutte le istruzioni sono fornite con il Messaggio INPS n. 2871 e riguardano la ripartenza degli adempimenti che erano stati sospesi a causa del Covid dai vari decreti legge del Governo (dl 9/2020, 18/2020, 23/2020, 34/2020).

In generale, la nuova scadenza è fissata al prossimo 16 settembre, ma fanno eccezione i contributi sospesi ai sensi del combinato disposto degli articoli 61, comma 1 e 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020 (modificato dalla legge di conversione n. 27/2020  e successive modificazioni), che hanno mantenuto la scadenza del 31 luglio 2020.

Il provvedimento INPS fornisce le istruzioni operative riferite alle diverse gestioni previdenziali per effettuare i versamenti, in unica soluzione o tramite rateizzazione.

Se si vuole pagare a rate è necessario esprimere tale volontà inviando una comunicazione telematica nei seguenti casi:

  • datori di lavoro con dipendenti,
  • Artigiani e Commercianti,
  • Gestione separata committenti.

 

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Liberi professionisti e associati o nuovi beneficiari devono fare domanda per il bonus, per gli altri, indennità con rinnovo automatico: guida completa.

 Le uniche due categorie di lavoratori che, possedendone i requisiti, devono sicuramente presentare domanda per ottenere l’indennità Covid 19 relativa al mese di maggio è rappresentata da liberi professionisti con partita IVA e partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA.

Per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali i requisiti in maggio sono cambiati, per cui l’indennità è estesa ai casi di cessazione del lavoro al 19 maggio scorso, oltre al fatto che la somma è salita a mille euro: è quindi possibile che ci siano soggetti che non avevano diritto al bonus in marzo e aprile ma ce l’abbiano per maggio, dovendo ripresentare nuova domanda.

In tutti gli altri casi, la richiesta va inviata solo se non è già stata percepita l’indennità in marzo o in aprile. A coloro che hanno già presentato la domanda, infatti, l’indennità di 600 euro è automaticamente rinnovata anche nel mese di maggio.

Ecco la tabella riepilogativa:

Categoria

Domanda

Liberi professionisti con partita IVA

Nuova domanda per maggio

Partecipanti a studi associati o società semplice

Nuova domanda per maggio

Collaborazione coordinata e continuativa

Nuova domanda se non già beneficiari di marzo

Stagionali turismo e stabilimento termali

Nuova domanda se non già beneficiari di marzo

Lavoratori spettacolo con 30 contributi 2019 fino a 50mila €

Nuova domanda se non presentata a marzo

Lavoratori spettacolo con 7 contributi 2019 fino a 35mila €

Unica domanda per aprile e maggio

Somministrati turismo e stabilimenti termali

Unica domanda per aprile e maggio

Stagionali non del turismo né di stabilimenti termali

Unica domanda per marzo, aprile e maggio

Intermittenti

Unica domanda per marzo, aprile e maggio

Autonomo occasionali

Unica domanda per marzo, aprile e maggio

Venditori a domicilio

Unica domanda per marzo, aprile e maggio

Come fare domanda per maggio

La procedura è la stessa già utilizzata per i bonus di marzo e aprile, quindi si accede attraverso l’area dedicata del sito INPS, con le proprie credenziali, oppure tramite intermediari. La domanda relativa al mese di maggio, per chi la deve presentare, è attiva dallo scorso 19 giugno.

Diritto al bonus maggio

In pratica, gli unici lavoratori che hanno avuto l’indennità in marzo e aprile ma non ne hanno più diritto per maggio sono gli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti), assieme ai lavoratori agricoli a tempo determinato.

Hanno invece diritto al bonus di maggio:

  • stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali,
  • intermittenti,
  • contratto di lavoro autonomo occasionale,
  • incaricati alle vendite a domicilio,
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35mila euro,
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50mila euro,
  • lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali,
  • liberi professionisti con partita IVA e partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA,
  • lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Domanda per maggio

Fra tutte le sopra citate categorie di aventi diritto, devono sicuramente presentare la domanda in maggio i seguenti lavoratori.

  • Liberi professionisti con partita IVA: il motivo per cui devono presentare la domanda per avere il bonus in maggio è che c’è un requisito aggiuntivo rispetto ai mesi precedenti. Bisogna dimostrare una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Gli altri requisiti restano immutati: partita IVA attiva al 23 febbraio scorso, iscrizione alla Gestione Separata in via esclusiva, non titolari di trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno di invalidità.
  • Partecipanti a studi associati o società semplice con partita IVA: stesso motivo sopra riportato.

Domanda di primo bonus

Ci sono poi tre categorie di lavoratori che presentano nuova domanda per il mese di maggio solo se non l’avevano già presentata in marzo (ottenendo poi anche il bonus di aprile):

  • collaborazione coordinata e continuativa,
  • stagionali turismo e stabilimento termali,
  • lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi versati nel 2019 e reddito fino a 50mila euro: sono gli unici, fra gli aventi diritto al bonus di marzo, che possono ancora ottenere il bonus di aprile presentando domanda anche se non l’avevano già presentata in marzo, ricevendo l’indennità automaticamente anche per maggio.

Presentano infine domanda unica per aprile e maggio i lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali ed i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35mila euro.

Scadenze bonus

Tutti gli altri lavoratori che avevano diritto al bonus di marzo e non hanno presentato validamente la domanda entro il 3  o l’8 giugno scorso (a seconda dei casi), hanno perso anche la proroga di aprile. Se ne hanno diritto in base al dl Rilancio (34/2020), possono presentare invece la domanda per maggio. Con l’eccezione delle categorie sopra citate (autonomi e operai agricoli), che non hanno diritto al bonus di maggio.

 

  

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La domanda si presenta online direttamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando lo specifico modello, anche tramite intermediario. Per l’invio si utilizza la procedura via web, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, o in alternativa l’apposito software di compilazione su Entratel/Fisconline.

Il modello di “istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto” si può scaricare completo di istruzioni e specifiche di trasmissione. La compilazione della domanda è relativamente semplice.

Compilazione domanda per il fondo perduto

Nel primo riquadro, relativo ai dati del richiedente, si inserisce il codice fiscale.  Se la domanda è presentata da un erede, si barra la relativa casella e si inserisce anche il codice fiscale del parente deceduto. C’è poi il quadro dedicato al soggetto firmatario, nel quale va eventualmente inserito il codice fiscale del rappresentante legale. 

Il requisito del fatturato

La parte centrale del modello è dedicata ai requisiti. Va innanzitutto barrata la casella in cui si autodichiara di non essere fra i soggetti che non hanno diritto al contributo in base al comma 2 dell’articolo 25 del dl Rilancio (attività cessata, professionisti iscritti agli ordini). Successivamente, si barra la casella corrispondente al proprio reddito 2019, scegliendo una delle tre diverse opzioni: fino a 400mila euro, da 400mila a 1 mln di euro, fra 1 e 5 milioni di euro.

Nei campi successivi, si indicano invece con precisione il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020.

Bisogna indicare la somma di tutte le fatture con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il primo e il 30 aprile. Vanno comprese anche le eventuali fatture differite in maggio relative a operazioni effettuate nel mese di aprile, e le note di variazione.

I commercianti segnano l’ammontare globale dei corrispettivi al netto dell’IVA delle operazioni effettuate nel mese di aprile, comprese le cessioni di beni ammortizzabili. Se risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA (esempio, operazione delle agenzie di viaggio), l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020). Infine, per le operazioni non rilevanti ai fini IVA (tabacchi, giornali e riviste), all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate.

L’indicazione relativa al fatturato è determinante sia per il diritto all’agevolazione (che spetta solo in caso di perdita di almeno un terzo del fatturato), sia per il calcolo del contributo. Per quantificarne l’importo si applicano le seguenti percentuali alla differenza fra i ricavi di aprile 2019 e 2020:

  • 20% se i ricavi o compensi 2019 non superano i 400mila euro,
  • 15% per ricavi o compensi fra 400mila e 1 mln di euro,
  • 10% per ricavi o compensi fra 1 e 5 mln di euro. 

Fondo perduto con ricavi a zero

Attenzione: se il fatturato di aprile 2019 o 2020 è pari a zero, il relativo campo non va compilato. Esempio classico: attività iniziata dopo l’aprile 2019. In questo caso, il contributo sarà quello minimo previsto, pari a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per le imprese.

Coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 oppure hanno domicilio fiscale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza, barrano la relativa casella.

Infine, si indicano negli appositi riquadri il codice IBAN, relativo al conto corrente su cui va versato il contributo, data e firma della dichiarazione. Il conto deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti la domanda viene scartata.

Il riquadro relativo alla rinuncia al contributo deve essere compilato solo da coloro che, dopo aver già presentato domanda, intendono rinunciare.

Importante: il modello contiene anche un successivo quadro A, che va compilato esclusivamente da coloro che chiedono un contributo superiore a 150mila euro. Questi contribuenti, oltre a compilare i campi relativi alla dichiarazione successiva di atto notorio e alla documentazione antimafia, devono necessariamente inviare l’istanza in formato Pdf con firma digitale, via PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Dopo aver trasmesso l’istanza, il contribuente riceve un messaggio che contiene il codice della pratica. Si suggerisce di memorizzare subito questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all’istanza trasmessa. Il sistema effettua poi dei controlli formali, ed emette una ricevuta che può essere di presa in carico oppure di scarto. Anche se l’esito è positivo, non si tratta ancora dell’ok definitivo, che arriva dopo successivi controlli più approfonditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Importante: dopo aver ricevuto la comunicazione di presa in carico, il contribuente può trasmettere un’istanza sostituiva, nel caso in cui voglia effettuare delle correzioni, fino a quando non riceve la comunicazione definitiva dell’Agenzia delle Entrate, ovvero la ricevuta di “accoglimento”. da questo momento in poi, non è più possibile effettuare modifiche. E’ invece possibile, in qualsiasi momento, anche successivamente al 13 agosto, presentare un’istanza di rinuncia, anche dopo il termine del 14 agosto.

Scadenze e pagamento

La domanda si può presentare da lunedì 15 giugno fino al 13 agosto 2020. Per gli eredi che fanno domanda dopo aver rilevato l’attività di un parente deceduto la richiesta si presenta invece dal 25 giugno al 24 agosto.

Il pagamento arriva con accredito sul conto corrente, disposto contestualmente all’accettazione del contributo. I tempi saranno quindi molto rapidi. Chi usa la procedura web può visualizzare nella sezione “Consultazione esito” se è stato emesso il mandato e in quale data il bonus è stato accreditato sul conto.

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