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I prestiti garantiti salgono al 100% fino a 30mila euro, requisiti di fatturato con autocertificazione, importo del finanziamento con criterio alternativo, restituzione in dieci anni, adeguamento (previo disco verde UE) per i prestiti finora concessi.

Liquidità Imprese diventa legge: prestiti da 30mila euro

I prestiti con garanzia del Fondo PMI salgono a 30mila euro: è una delle novità inserite nella legge di conversione del Decreto Liquidità Imprese, che introduce anche regole più flessibili e procedure più veloci per ottenere il finanziamento. Per esempio, viene estesa ai prestiti coperti al 100%, come requisito alternativo al 25% del fatturato, quello del doppio della spesa per il personale. Ma soprattutto, l’ammontare dei ricavi 2019 può anche essere dichiarato con autocertificazione.

Altre due importanti modifiche introdotte all’articolo 13, lettera m, del dl 23/2020: PMI e Partite IVA possono ottenere copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione per un finanziamento fino a 30mila euro (precedente tetto: 25mila euro); la durata dell’ammortamento si estende: il prestito non va più restituito entro sei anni ma le rate possono prolungarsi fino a dieci anni, anche se resta fermo il preammortamento di 24 mesi (inizio restituzione dopo due anni dal prestito).

Finanziamenti in essere

Le imprese che hanno già chiesto e ottenuto il prestito, se hanno i requisiti possono aver diritto a una somma più alta e a migliori condizioni. Ecco perché è stata inserita la lettera m-bis nell’articolo 13: per i prestiti già concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.

Si attendono però chiarimenti operativi: sembra infatti probabile che, per attuare la nuova disposizione, sia necessaria una nuova autorizzazione da parte della Commissione UE. La norma (lettera m dell’articolo 13 del decreto Liquidità Imprese) lo prevede esplicitamente. E la stessa ABI (Associazione Banche Italiane) vi fa riferimento, auspicando che arrivi al più presto per la piena entrata in vigore delle modifiche apportate dal Parlamento, che «dovrebbero contribuire a velocizzare le procedure in particolare dei finanziamenti fino alla nuova soglia di 30mila euro».

Importo del prestito

I 30mila euro sono il tetto massimo, ma non è detto che ogni impresa possa ottenere questa somma in prestito. Il finanziamento non può essere superiore a uno di questi due fattori (alternativi, a scelta):

·         il 25% del fatturato 2019;

·         il doppio della spesa salariale annua 2019 (o dell’ultimo anno disponibile), comprendendo oneri sociali e costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti; nel caso di imprese costituite a partire dal primo gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

La precedente formulazione prevedeva invece che per questi prestiti l’unico criterio fosse il 25% del fatturato 2019.

Requisito di fatturato

Non solo: diventa anche più flessibile il meccanismo. Precedentemente, i ricavi del soggetto beneficiario dovevano risultare dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, mentre solo per le attività costituite dopo il primo gennaio 2019 era prevista la possibilità di presentare altra idonea documentazione, compresa un’autocertificazione.

Ebbene, ora quest’ultima regola vale per le tutte le PMI e i professionisti che intendono avvalersi di questi prestiti: quindi, se scelgono come criterio il 25% del fatturato 2019, possono presentare un’autocertificazione (per esempio, nel caso in cui non abbiano ancora presentato la dichiarazione o non sia ancora stato depositato il bilancio). Si tratta di una semplificazione che potrebbe sbloccare pratiche precedentemente sospese o respinte per la mancata documentazione necessaria.

Merito creditizio

C’è infine una modifica che riguarda l’ammissibilità in presenza di inadempienze probabili o esposizioni scadute. I prestiti fino a 30mila euro possono essere concessi anche a beneficiari finali con esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come deteriorate.

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Il Dl Rilancio, tra le tante misure volte a sostenere l’economia nazionale nella ripresa post Coronavirus, una delle misure più attese da imprese e partite IVA è quella relativa ai contributi a fondo perduto a favore di PMI, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario. Il Governo ha stanziato per i finanziamenti a fondo perduto 6.192 milioni di euro per il 2020.

DL Rilancio: requisiti per il fondo perduto

L’agevolazione consiste in un finanziamento che non prevede restituzione, né maturazione di interessi e spetta coloro che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA e le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, che fatturano meno di 5 milioni all’anno e che nel mese di aprile 2020 abbiano un fatturato inferiore ai due terzi di quello dello stesso mese 2019. In pratica, deve esserci stata una riduzione superiore a un terzo di fatturato.

Per alcune tipologie di soggetti, ad esempio coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019 (Startup o nuove Partite IVA), il contributo spetta indipendentemente dalla riduzione di fatturato.

DL Rilancio: esclusi dal fondo perduto

Non possono accedere alla sovvenzione statale diretta gli aventi diritto alle indennità Covid previste dagli articoli 27, 38 o 44 del dl 18/2020 (c.d. Cura Italia):

·         Partite IVA, sia appartenenti alle professioni ordinistiche sia alle altre professioni;

·         collaboratori parasubordinati;

·         lavoratori dello spettacolo; 

·         le categorie di aventi diritto ai 600 euro previsti dal fondo di ultima istanza (autonomi senza partita IVA con contratti autonomi occasionali, venditori a domicilio (articolo 19, dlgs 114/1998); 

·         se l’attività risulta cessata al 31 marzo 2020;

·         enti pubblici e intermediari finanziari (tutti i soggetti compresi nell’articolo 162 bis del TUIR).

DL Rilancio: come si calcola il contributo a fondo perduto

Il contributo minimo viene riconosciuto con un importo non inferiore a:

·         mille euro per le persone fisiche;

·         2mila euro per le imprese.

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito o della base imponibile, quindi è esentasse.

Il decreto stabilisce con precisione come si calcola il contributo a fondo perduto, bisogna calcolare la differenza di fatturato aprile 2020/aprile 2019 e poi applicare una percentuale, che varia nel seguente modo:

·         20% per chi nell’intero 2019 ha registrato ricavi o compensi fino a 400mila euro;

·         15% per imprese e partite IVA con incassi 2019 fra 400mila e 1 milione di euro;

·         10% per chi ha fatturato l’anno scorso fra 1 e 5 milioni di euro.

Si prevede che l’Agenzia delle Entrate versi subito la somma direttamente sul conto corrente bancario o postale del beneficiario, indicato in domanda, riservandosi di fare controlli successivamente. Nel caso rilevi un’irregolarità le somme non dovute saranno recuperate e verranno applicate sanzioni, che possono essere anche penali.

DL Rilancio: come si chiede il fondo perduto

La domanda deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal rilascio della procedura telematica. La domanda va presentata utilizzando apposito modello predisposto dalle Entrate, inserendo i dati del soggetto richiedente e altre informazioni. Il modello non dovrebbe essere difficile da compilare, ma ci si può comunque avvalere di un intermediario.

Ricordiamo che tra i documenti da presentare c’è anche l’autocertificazione di regolarità antimafia. Viene inoltre chiesto di non essere sottoposti a misure di prevenzione che impediscono attività previste dall’articolo 67 dlgs 159/2011.

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AL via le domande per l'indennizzo di aprile dei professionisti iscritti alle casse private, rinnovo automatico per i beneficiari di marzo, modificati i requisiti.

Dopo lo sblocco delle risorse per il rinnovo di aprile del bonus Covid riservato ai professionisti iscritti alle Casse private (con decreto interministeriale del 29 maggio recante “Indennità liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria”), dall’8 giugno e per i successivi 30 giorni (quindi, fino all’8 luglio) è possibile presentare domanda di accesso all’indennità di 600 euro qualora non la si fosse già ottenuta per il mese di marzo, nel qual caso il rinnovo è invece automatico.

I requisiti (modificati dal Decreto Rilancio rispetto a quelli del Cura Italia) sono elencati nell’articolo 3 del decreto:

·         non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione diretta;

·         non aver percepito altri bonus previsti dai decreti Cura Italia e Rilancio (non è però chiaro se ci sia incompatibilità anche per indennità riferite a mensilità differenti);

·         aver conseguito per il 2018 un reddito professionale non superiore a 35mila euro, con attività ridotta dai provvedimenti restrittivi causati dall’emergenza sanitaria oppure aver conseguito un reddito 2018 tra 35.000 e 50.000 euro avendo poi cessato (chiusura partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020), ridotto o sospeso l’attività autonoma o libero-professionale (comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019)  a causa dell’emergenza Covid.

La domanda di indennizzo (a valere sul Fondo per il Reddito di ultima istanza di cui all’articolo 44 del Cura Italia) si presenta usando i moduli predisposti dalla propria Cassa, allegando autocertificazione sui requisiti richiesti. Rispetto al Cura Italia, con il Decreto Rilancio è venuto meno il requisito dell’iscrizione esclusiva alla cassa privata.

 
 
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