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Fondo garanzia: semplificati i prestiti alle Startup.

Il Fondo centrale di garanzia adegua le procedure per le startup con le semplificazioni previste dal Decreto Liquidità: le imprese costituite da non più di tre anni accedono alla garanzia del Fondo senza valutazione del merito di credito, non devo più coprire con mezzi propri il 25% del prestito, non devono inviare business plan e bilancio previsionale. Le nuove regole valgono per le domande presentate dall’8 aprile, entrata in vigore del dl 23/2020. Quindi, le startup che hanno presentato domanda di finanziamento a una banca chiedendo la copertura del Fondo, la otterranno con le regole semplificate in base al Dl Liquidità.

Decreto liquidità imprese: i prestiti per le PMI

L’articolo 13 del dl 23/2020 prevede, fra le altre cose, l’ammissione alla garanzia del Fondo, per prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione del merito di credito normalmente prevista per questa tipologia di imprese. Quindi, non sarà più necessario inviare al fondo il business plan redatto in base ai modelli di valutazione previsti dagli allegati 7 e 7 bis del regolamento del Fondo. Non è più richiesto neanche il bilancio previsionale.

In considerazione delle nuove regole sulla concessione delle garanzie, è eliminato anche l’obbligo, per le startup, di versare mezzi propri pari ad almeno il 25% dell’investimento. Infine, vengono meno i vincoli precedentemente previsti per la finalità dell’operazione: sono dunque ammissibili operazioni sia per liquidità sia per investimento.

Per quanto riguarda, infine, gli altri prestiti agevolati concessi con copertura del Fondo di garanzia (che possono arrivare fino a 5 milioni di euro), anche qui ci sono regole specifiche per le imprese costituite a partire dal primo gennaio 2019. La regole generale introdotta dal dl Liquidità è che, fermo restando il tetto di 5 mln, il prestito non possa superare uno dei seguenti requisiti.

Il 25% del fatturato 2019.

Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, sempre per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Ebbene, questo requisito se l’impresa esiste dal 2019 cambia nel seguente modo: l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese fra i 250 e i 499 dipendenti.

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